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Progetto "Monografia annuale" Triennio Sezione F 2003-2004
LIBRI- FOTOCOPIE – BIBLIOTECHE (edizione ottobre 2002)
Quando si deve lavorare sui libri della Monografia annuale, ci si trova di fronte al problema di procurarsi i testi.
Credo che i principi siano questi:
Mi sembra evidente che ciascuno cerchi il modo, legittimo, di spendere il meno possibile.
Nel fare questo non è lecito violare le leggi
Molti dei libri che a noi interessano per le note di lettura non sono in commercio
Se ci servono libri in commercio che vanno utilizzati per intero, è difficile pensare che vi sia un mezzo lecito più economico dell’acquistare il libro
I libri in commercio, se non li trovi immediatamente in libreria ("prendo e pago"), hanno tempi di consegna assolutamente inaffidabili e incompatibili con i tempi del nostro lavoro sulle note di lettura. Mai lasciare un acconto per un libro che "deve arrivare"!
Le fotocopie di libri non in commercio (o di libri in commercio, dei quali ci occorre però solo una parte), sono al momento lo strumento più pratico, più veloce e complessivamente più economico) [ma presto la normativa dovrà fare i conti con le camere digitali, gli scanner portatili, utilizzabili anche direttamente in biblioteca…: su questo la normativa si mostra già carente, anche se l’ultima legge è del 2000]
1. La normativa di base
Riporto qui la normativa (recentemente modificata ed aggiornata) sul diritto d’autore relativamente ai libri. Essa si può riassumere in questi due articoli (68 e 181-ter della legge 633/41) [moltissimo nuovo spazio è stato dato invece al diritto d’autore in formato multimediale].
Nel 2000, non è stata fatta una nuova legge: sono state inserite modifiche e aggiunte alla legge 633 del 1941.
Legge sul diritto d'autore (22 aprile 1941 n. 633, come modificata da Legge 206/200)
[in blu mie annotazioni, spiegazioni, interpretazioni]
Art. 68
1. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
[Traduzione: posso copiare a mano quanto mi pare, anche un libro intero]
2. E’ libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca [se una biblioteca deve fotocopiare parti del libro a suo scopo interno di catalogo, o -si potrebbe anche pensare- addirittura a scopo di riserva, può senza limiti] o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale [la biblioteca può fare fotocopie per uso (strettamente) personale del pubblico].
3. E’ vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore [cioè le copie a uso personale o a uso interno delle biblioteche non possono essere messe in giro a pagamento ("spaccio" probabilmente sottintende la ricerca di un compenso; ma su questo si potrebbe sottilizzare molto molto)].
4. E’ consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione [cioè tutti i negozi che compiono servizio di fotocopia: ma la legge è gravemente carente: fotocopiatrici e scanner stanno ormai in tutte le case private], i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la Siae e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'Istat per i libri [questa misura è stata introdotta con un accordo 18.12.2000 tra SIAE e associazioni di Commercianti e Artigiani; il principio mi sembra chiaro: fare pagare le fotocopie tanto quanto (con un picper la verità il % delle) corrispondenti pagine del libro. Attenzione! Questa regola vale per le copisterie; invece ci sono facilitazioni per le biblioteche pubbliche, al comma seguente]. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
5. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse [=c’è un trattamento di favore se le fotocopie dei libri si fanno nelle biblioteche pubbliche] con i mezzi di cui al quarto comma [=fotocopiatrice o simili], possono essere effettuate liberamente [=cioè senza pagare il diritto di cui al comma 4], nei limiti stabiliti dal medesimo comma [=15% di ogni libro o fascicolo], salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali [questa clausola mi sembra molto importante: se il libro è fuori commercio, allora il limite del 15% non c’è più], con corresponsione di un compenso in forma forfetaria [la biblioteca, diversamente dai negozi di fotocopie, non versa una somma per ogni pagina fotocopiata, ma una somma forfetaria, una volta all’anno] a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter [questo importo dovrebbe essere stato già stabilito con il regolamento attuativo; e mi sembra che sia già entrato in vigore, se è vero che una fotocopia oggi costa 8 centesimi alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea o 11 centesimi all’Istituto Gramsci, e non più 100-150 lire come solo un anno fa]. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono [le biblioteche dovranno versare alla SIAE (secondo accordi che ancora non sono stati stipulati) una somma forfetaria (cioè in sostanza una percentuale di quanto hanno ricavato dal servizio di fotocopie: immagino che l’accordo stabilirà che tutto l’incasso del servizio fotocopie andrà alla SIAE, detratti i costi di materiali, gestione, ecc,; e che per avere un utile a favore della SIAE. Comunque l’effetto della norma mi sembra chiaro: il costo delle copie in biblioteca, il giorno che tutti i dispositivi si saranno messi in moto, sarà minore rispetto ai negozi di fotocopie che si atterranno alla legge]
Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae). In mancanza di accordi tra la Siae e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [negli ultimi mesi, ripeto, il decreto deve essere stato emanato, e cercherò di reperirlo. Comunque il lettore troverà il prezzo dei diritti d’autore già incorporato nel prezzo delle fotocopie], sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Fonti sulla normativa sui diritti d’autore:
www.siae.it (sito ufficiale della Società Italiana Autori Editori)
www.dirittodautore.it (personalmente lo preferisco per maggiore efficienza e minore ufficialità]
Catalogo dei libri in commercio 2002. Autori e titoli, 4 voll., 5508 p. , 2002 , Editrice Bibliografica, Padova, Collana Cataloghi bibliografici [catalogo ufficiale dei libri in commercio compilato dalla Editrice che gestisce la agenzia ISBN per l’area di lingua italiana, per conto della AIE-Associazione Italiana Editori; lo possiede ogni libreria seria, e probabilmente anche le principali biblioteche]
2. Conclusioni
La conclusione principale, e spesso la più importante per noi, è la seguente:
se il libro non è in commercio, la normativa permette di chiederne fotocopie (ma solo alla biblioteche pubbliche) senza limiti; quindi anche l’intero volume. La "ratio" di questa norma mi sembra evidente: chi ha bisogno di un libro (per il progresso della cultura) non può essere obbligato a recarsi in una biblioteca, magari lontano da casa, o in un’altra città…): sarebbe un vincolo medievale!
Posso però immaginare che ci siano dei problemi pratici:
a) la norma è talmente a favore del cittadino, che -temo- varie biblioteche si sforzeranno di intenderla in modo più penalizzante (chissà perché, la burocrazia pensa che se una legge è stata fatta, è stata fatta per fare soffrire i cittadini); ad esempio diranno che "opere rare fuori dei cataloghi editoriali" significa libri preziosi del 1700…. Ma per me "opera rara" significa un'opera che è difficile trovare sul mercato per comprarla, e "fuori dai cataloghi editoriali" significa che proprio non c'è modo di comprarla perché non è in vendita
b) tecnicamente non è semplice dire quando un’opera è fuori commercio. Oggi c’è internet; da qualche decennio c’è un "catalogo (annuale) dei libri in commercio" (che ogni libraio ha), ma che non è del tutto affidabile: a volte rimangono in elenco opere che di fatto non si trovano (a volte eufemisticamente dette "in ristampa"), o che per avere occorrono settimane se non mesi. Prima di andare in biblioteca a chiedere copie di un libro sostenendo che non è in commercio, sarà bene documentarsi in qualche modo…
(su questo vedere la opinione della SIAE, più avanti, che conferma in pieno questa lettura: se un libro non si trova nel "Catalogo dei libri in commercio", si deve considerare "raro" )In secondo luogo vi sarà il caso di libri in commercio dei quali ci serve una parte non molto consistente che supera tuttavia il 15%: in proposito la SIAE è della opinione che non si possa ricorrere ad una copia in due tempi (ad esempi in due blilbioteche diverse, o in tempi diversi); tuttavia è da tenere presente che ormai il contributo alla SIAE viene versato nella misura assai prossima al costo effettivo dell'opera originale, e che nella legge non è esplicitamente vietato cumulare riproduzioni successive di una stessa opera. Non c'è dubbio comunque che con la nuova normativa l'acquisto dell'intero libro diventerà molto conveniente (rispetto alle fotocopie) di quanto non fosse prima.
Chi ha esperienze concrete da fare conoscere di quello che avviene nelle sezioni "fotocopie" delle varie biblioteche, lo comunichi: facciamole diventare esperienza di tutti.
francesco dentoni - docente
3. ALTRA DOCUMENTAZIONE
(informazioni più complete al sito www.siae.it cliccare "area utilizzatori/fotocopie" e le varie pagine che seguono)
segnalo in particolare,
nella pagina
"Notizie generali":La legge consente, ora, la fotocopia di opere protette ma solo "per uso personale" e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.
...
In cambio della libertà di fotocopiare, la legge stabilisce che sia dovuto un compenso agli autori e agli editori da parte dei responsabili dei centri o punti di riproduzione.
... stabilendo che il compenso per ciascuna pagina di testo fotocopiato non sia comunque inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT.La negoziazione degli accordi e la riscossione dei compensi sono state affidate dalla legge alla SIAE, che ha anche poteri di vigilanza sui centri di riproduzione, per prevenire ed accertare le violazioni della legge.
La fotocopia di opere tutelate può essere anche effettuata all’interno delle biblioteche pubbliche limitatamente, però, alle opere presenti nelle biblioteche stesse e sempre nei limiti del 15%. Il limite del 15% non si applica se le opere presenti nella biblioteca sono rare o, comunque, fuori commercio.
nella pagina "Tariffe"
[alla SIAE, quindi in aggiunta ai costi di copia]:Compensi dovuti dalle copisterie
Euro 0,08 (Lire 150).Euro 0,06 (Lire 110) fino al 31.12.2003
Euro 0,07 (Lire 130) fino al 31.12.2004
Dal 1.1.2005 sarà applicato il compenso a regime di
Compensi ridotti dovuti dalle copisterie aderenti alle Associazioni che hanno firmato gli accordi:
Euro 0,05 (Lire 100) fino al 31.12.2003
Euro 0,06 (Lire 115) fino al 31.12.2004
Dal 1.1.2005 sarà applicato il compenso a regime di
Euro 0,07 (Lire 135).nella pagina "Biblioteche Pubbliche"
All'interno delle biblioteche pubbliche possono essere effettuate fotocopie di opere tutelate per uso personale, ma solo per quelle presenti nelle biblioteche ed entro il limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. Il limite del 15% non si applica se le opere presenti nella biblioteca sono rare e fuori dei cataloghi editoriali: in questo caso le opere possono essere fotocopiate integralmente.
La legge prevede che i compensi da corrispondere tramite la SIAE agli aventi diritto (autori ed editori) siano in forma forfetaria, limitatamente a quanto incassato per il servizio (che quindi non potrà essere gratuito) senza altre spese a carico dello Stato o degli enti dai cui dipendono le biblioteche.
Sono stati già conclusi accordi con il Ministero della Pubblica Istruzione, per la fotocopiatura di testi nelle biblioteche scolastiche, e con gli Enti Locali ... [Regioni Province Comuni], per il pagamento dei diritti d’autore relativi alla fotocopiatura di libri effettuata nelle biblioteche degli enti locali territoriali. [qui però non è detto quale sia l'importo concordato in tali accordi]
nella pagina "Fotocopie e Diritto d'Autore (Reprografia)[FAQ]"
si trova esplicitamente confermato quanto sopra affermato in sede di conclusioni: Come si può stabilire se un’opera è rara e fuori dai cataloghi editoriali? Per stabilire se un testo è fuori dai cataloghi editoriali si può consultare il "Catalogo dei libri in commercio", pubblicato annualmente dall'Editrice Bibliografica. Tale catalogo raccoglie tutti i libri disponibili nell'area di lingua italiana e diffusi attraverso i comuni canali di vendita.
Attenzione: In questa stessa pagina, la SIAE si dimostra assai restrittiva rispetto alla possibilità di effettuare a più riprese la fotocopia di piccole parti di uno stesso libro (cioè le conclusioni da me sopra esposte in forma dubitativa).
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