TABELLA A
(prevista dall'art. 11, comma 2 del regolamento)
Candidati interni
|
Media dei voti |
CREDITO SCOLASTICO (punti) |
||
|
I
anno |
II
anno |
III
anno |
|
|
M
= 6 |
2
- 3 |
2
- 3 |
4
- 5 |
|
6
< M =< 7 |
3
- 4 |
3
- 4 |
5
- 6 |
|
7
< M =< 8 |
4
- 5 |
4
- 5 |
6
- 7 |
|
8
< M =< 10 |
5
- 6 |
5
- 6 |
7
- 8 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in
sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e
l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. In caso di
promozione alla penultima o all'ultima classe del corso di studi con un debito
formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di
oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito
formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di
scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato,
nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.
Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha
conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che 5=<M<6, è
attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti
1-3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media M<5 non è
attribuito per tale anno alcun credito scolastico. Per la terza classe degli
istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di
qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di
65/centesimi corrisponde M=6,5).
Ordinanza
Ministeriale 21 febbraio 2005, n. 32
Prot.
n.1487
Istruzioni
e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole
statali e non statali. Anno scolastico 2004/2005
ART.
8
CREDITO SCOLASTICO
1.
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai
sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito
scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata al
Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione
dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia
nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2.
L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda
di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui
all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della
stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o
in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi
seguiti dai docenti.
3.
Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art.2, comma
2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai
sensi dell'art.11, comma 5 del Regolamento.
4.
Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano
in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di
Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della
Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della
Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della
dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di
commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non
frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla
penultima e/o alla terzultima classe.
5.
Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del
credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni
nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che
concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività
medesime.
6.
L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata,
motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il
massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del
Regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta
dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti.
Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno
ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti
ed idoneamente documentate.
7.
Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è
pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di
scrutinio finale.
8.
Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla
commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11
del Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art.13, comma 7 della
presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il
giorno della prima prova scritta.
9.
Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato,
siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però, non hanno
frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico
è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno
e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di
ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10.
Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno, sono
in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è attribuito,
per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità,
secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni
della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari,
secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non
sono in possesso né di promozione, né di idoneità né abbiano sostenuto esami
preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 per
anno.
ART.
9
CREDITI FORMATIVI
Per l'anno scolastico 2004/2005, valgono le disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale 24/2/2000, n.49.
1.
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2005 per consentirne l'esame e la
valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione,
ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.n.445/2000, nei casi di attività
svolte presso pubbliche amministrazioni.