Ad utilità in particolare degli studenti, riporto alcune norme relative alle finalità ed alla composizione delle assemblee di studenti e genitori, con particolare riferimento alla presenza dei docenti nelle assemblee degli studenti e dei genitori
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12 - Diritto di assemblea
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli
alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in
assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai
successivi articoli.
Art. 13 - Assemblee studentesche
1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono
occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei
problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti.
[nota del docente dentoni: "i problemi
della scuola e della società" di cui si parla qui sono cose serie, per le
quali si sospendono le lezioni per ben undici giorni all'anno; non sono le
chiacchiere, non di rado al limite del gossip, che si sentono in molte assemblee
di classe di moltissimi istituti in tutta Italia. Trentadue anni fa questi spazi
furono lasciati agli studenti esattamente nella ottica di farli loro "autogestire",
riempiendoli di contenuti attuali e intelligenti. Agli studenti, su loro animata
richiesta, furono assegnati ben undici giorni di autogestione: undici, non tre o
quattro!! Studenti!! questi undici giorni di autogestione, che fine hanno fatto?
che uso ne avete fatto? come li avete esauriti, visto che pare che ogni anno se
ne debbano fare altri??].
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi
parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di
classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una
giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può
essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno
scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario
delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle
assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in
numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione
di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici,
indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire
nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata
dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono
essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di
seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono
assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza
del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli
studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto
dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell'assemblea.
Art. 15 - Assemblee dei genitori
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del
circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto,
la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere
concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è
convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è
convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato
eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora
la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica
fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a
1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del
consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i
genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso
all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si
svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di
istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei
locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi
parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o
dell'istituto.