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Decreto Ministeriale n. 42
Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei
debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero
conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;
Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;
Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323,
per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n.
1; Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e
dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le modalità di
recupero dei debiti formativi;
Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione del punteggio da
attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3,
comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di
conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323 del
23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323;
Decreta
Art. 1
Attribuzione del credito scolastico
- Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente,
dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione
del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
- I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate
al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a
decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti
frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008
l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno
scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.
- A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione
all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli
alunni che conseguono la media del "sei".
- Per tutti i candidati esterni [...]
Art. 2
Recupero dei debiti formativi
- Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico
2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe,
secondo le modalità definite nel successivo art. 3.
- Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli
anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi,
continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3 , comma 1, della legge 11
gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della medesima legge.
Art. 3
Modalità di recupero dei debiti formativi
- Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3,
del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il
dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni
delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato
resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai
docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle
quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il
dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i
debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
- Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno
scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è
stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di
particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del
recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del
penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di
estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo
anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di
promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito
formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui
l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla
penultima classe.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti
degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello
scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli
studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno
scolastico 2007/2008.
- Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno
terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con
riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti
nel 1. terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo
anno. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio
di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a
verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del
calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa
per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove
devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del
15 marzo.
- Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di
corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla
eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
- Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe all'inizio
dell'anno scolastico programmano criteri, tempi e modalità per
l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei
debiti formativi, definendo altresì modalità di informativa alla famiglia
da parte dei Consigli di classe in ordine all'andamento e agli esiti delle
attività di recupero.
- Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e
professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o laboratoriale,
può avvenire anche all'interno di "laboratori didattici" attivati in
collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali.
- Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli
interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di
classe, in sede di programmazione educativa e didattica, predispongono
attività di sostegno da svolgersi nel corso dello stesso anno scolastico
nel quale l'alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più
discipline.
- I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di recupero,
procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati saldati. Di tale
accertamento è data idonea e tempestiva informazione sia agli alunni che
alle famiglie.
Art. 4
Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi
- Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi può essere adottata anche un'articolazione
diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi
formativi che devono essere raggiunti dai singoli alunni.
- Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed
organizzativa, possono attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a
partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito
è stato rilevato.
- Le istituzioni scolastiche possono individuare anche modalità diverse
ed innovative di attività di recupero, che prevedano collaborazioni
esterne, al fine di garantire nelle scelte la centralità dei bisogni
formativi dello studente.
Art. 5
Risorse finanziarie
- Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con
propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli
interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a
tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni
liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse
provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente
articolo.
- I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da
impiegare nelle attività di recupero sono definiti in sede di
contrattazione di istituto.
IL MINISTRO
Fioroni
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23
luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
|
Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
| |
I anno |
II anno |
III anno |
|
M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
|
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
|
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
|
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
6-8 |
7-9 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella,
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media
M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e
l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che
è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di
studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto
nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato
superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può
integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il
punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione
cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano
saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel
terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito
scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel
terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto
conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto
di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
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