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Kit di sopravvivenza
contro la pulizia etnico-religiosa in atto nella scuola pubblica italiana
(ad uso di studenti, genitori, docenti)
Informazioni di base
1. All'atto della prima iscrizione (o al momento dell'iscrizione agli anni successivi), lo studente [non i genitori!] ha il diritto di chiedere di avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, ma con la clausola assolutamente indiscutibile che la sua scelta non "possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione" (L. 121/85 art.9: formula cardine di ogni sentenza e sulla quale tutti si dichiarano assolutamente d'accordo)
2. In passato, in vari modi le scuole hanno cercato (violando le leggi con arroganza ed ignoranza delle quali ancora non hanno reso conto) di forzare gli studenti a scegliere per il sì, mostrando notevoli risorse di fantasia per trovare modi di punire che non voleva "avvalersi" (obbligo di "attività alternative", obbligo di rimanere comunque a scuola). E tutt'oggi la legge non è rispettata (orari più disagevoli per gli studenti non avvalenti rispetto agli studenti avvalenti).
3. Ma nel maggio 1999 il ministro Berlinguer (palesemente pressato dalle lobby cattoliche, e probabilmente in cambio di una posizione morbida dei vescovi sui bombardamenti della Nato in Jugoslavia), facendo una retromarcia di 15 anni e tornando alle peggiori tattiche dei regimi democristiani, ha tentato di reintrodurre pesantemente criteri di favore per gli studenti "che si avvalgono": infatti ha deciso (OM 128/99 art. 3 c. 3) che l'interesse e il profitto nell'insegnamento della religione cattolica devono essere presi in considerazione nella determinazione del credito scolastico. E' una sorta di programma di "pulizia etnica" per fare piazza pulita, nelle scuole superiori dagli studenti "non avvalenti"; chi non si avvale è avvertito: avrà meno punti di credito scolastico; con questa tattica, le "defezioni " verranno contenute e progressivamente riassorbite. Programma delirante, in frontale violazione della costituzione e dei diritti umani...
4. L'OM 128/99 è chiaramente contro la legge 121/85 art. 9 sopra citata, il cui significato autentico è stato ripetutamente chiarito e spiegato dalla Corte Costituzionale [di sentenze della Corte Costituzionale ce ne solo volute due, perché le istituzioni scolastiche pur di favorire i vescovi italiani non si vergognarono di far finta di essere semi-analfabeti e non sapere leggere la prima] nei seguenti termini:
a) l'insegnamento della religione cattolica è "l'insegnamento di una religione positiva; è una proposta di sostanziale adesione ad una dottrina, e ciò suscita problemi di coscienza personale, per evitare i quali lo stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta" (sentenza Corte Cost. 203/89). L'insegnamento della religione cattolica, cioè, non è una qualunque disciplina di arricchimento culturale, come si potrebbe dire di ogni altra disciplina curricolare o facoltativa: è un insegnamento di tipo confessionale
b) non è possibile mettere in parallelo l'insegnamento della religione cattolica con qualunque altra disciplina (incluse le attività alternative): "dinanzi all'insegnamento della religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzione fra equivalenti discipline scolastiche" (sentenza Corte Cost. 203/89). Ciò significa che la scelta dell'Irc non può essere valutata (e "ricompensata") alla stregua di qualsivoglia altra disciplina; è invece una scelta di coscienza che non può e non deve avere alcun riconoscimento dallo stato, né in termini positivi né in termini negativi. Non è una scelta facile e comoda: è una scelta seria e impegnativa (non può essere messa sullo stesso piano della scelta di altre attività): proprio perché chiede un impegno che non ha riconoscimento in termini scolastici. Quindi l'argomento: "io mi sono impegnato, chi non si è avvalso non si è impegnato" non può essere usata. Se ti sei impegnato di più, questo lo stato non lo sa, e comunque è affare della tua coscienza; è un impegno che non puoi spendere a scuola: sarebbe degradare la tua scelta.
c) il valore della libertà religiosa ha una duplice specificazione: comporta a) il divieto che i cittadini siano discriminati per motivi di religione, b) il divieto che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione" (sentenza Corte Cost. 203/89). Se la scuola offre una ricompensa in termini di credito scolastico a chi ha fatto una opzione di coscienza in favore della religione cattolica, sta limitando la libertà religiosa di chi ha il diritto di non professare alcuna religione senza essere sottoposto a svantaggi e discriminazioni. E' come se lo stato nei pubblici concorsi riconoscesse due punti in più in graduatoria a chi presenta il certificato del parroco (costringendo gli altri, per non essere discriminati, a cercare altre forme di punteggi aggiuntivi)
d) gli studenti che non hanno
scelto di avvalersi della religione cattolica sono in "uno stato di
non-obbligo" (sentenza Corte Cost. 203/89 e 13/91). Non devono pagare
nessuna penale, non hanno titoli minori rispetto agli studenti "avvalenti".
Né quindi si trovano in obbligo di fare qualcosa d'altro (=seguire
le "attività alternative") per essere considerati alla pari degli
studenti che si avvalgono. Lo "stato di
non obbligo ha il fine di non rendere equivalenti e alternativi
l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico",
altrimenti ciò avrebbe la conseguenza inaccettabile di "condizionare
dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio
di una libertà costituzionale, come quella religiosa,
coinvolgente l'interiorità della persona" (sentenza Corte
Cost. 13/91). Quando si dà un premio in termini
di credito scolastico agli studenti che hanno scelto l'insegnamento della
religione cattolica, si condiziona dall'esterno la coscienza e la libertà
costituzionale di religione.
5. Quindi il ministro della pubblica istruzione ha indiscutibilmente violato (cercato di condizionare dall'esterno) la libertà costituzionale di coscienza e di religione, nel momento in cui ha disposto incentivi statali (=credito scolastico) per la scelta se avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Pertanto:
1. Modulo di diffida al preside dell'istituto affinché non obbedisca alle disposizioni del ministro (per gli studenti e/o i genitori)
2. Modulo per conoscere i criteri usati dal consiglio di classe nell'attribuzione del credito scolastico (per gli studenti e/o i genitori)
3. Modulo per chiedere al consigli di classe il credito scolastico per non avere scelto l'insegnamento della religione cattolica (per gli studenti "non avvalenti")
4.
Modulo per dichiarare la non disponibilità ad obbedire
alle disposizioni del ministro (per i docenti)
Mi riprometto, a breve, di pubblicare anche:
Modulo per denunziare alla magistratura i consigli di classe che hanno violato la L. 121/85
Indicazioni per ricorso al
TAR
Roma 6 giugno 1999
francesco dentoni - cittadino, genitore, docente
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1. Modulo di diffida al preside dell'istituto
affinché non obbedisca alle disposizioni del ministro
(per gli studenti e/o i genitori del triennio delle scuole superiori)
La presente diffida può essere utilizzata indifferentemente dagli studenti, o dai genitori degli studenti, che hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, o che hanno scelto di non avvalersi.
Istituto
Città
Oggetto: attribuzione del credito scolastico e OM 128/99 a.3.c.3 - diffida
Io sottoscritto
Studente (ovvero genitore dello
studente) iscritto nella classe sezione nell'anno sc.
Ho avuto notizia che con OM 128/99 art. 3 c. 3 il ministro della pubblica istruzione ha disposto che nella attribuzione del credito scolastico si tenga conto anche dell'interesse e del profitto con il quale l'insegnamento della religione cattolica è stato seguito dagli studenti che hanno scelto di avvalersene.
Premesso che
Con riserva di ogni azione
in sede amministrativa, civile e penale
Data
firma
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2. Modulo per conoscere i criteri usati dal consiglio di classe
nell'attribuzione del credito scolastico
(per gli studenti e/o i genitori del triennio delle scuole superiori)
Prima di procedere ad atti di denunzia nei confronti di chi ha violato la L. 121/85, e prima di fare ricorsi al TAR, è bene avere chiara documentazione dell'atteggiamento tenuto dal consiglio di classe in sede di scrutinio sulle norme della OM 128/99 per la attribuzione del credito scolastico. Questo modulo può essere utile.
Al preside
Istituto
Città
Oggetto: attribuzione del
credito scolastico e OM 128/99 a.3.c.3 - richiesta di documentazione ai
sensi L. 241/90
Io sottoscritto
Studente (ovvero genitore dello
studente) iscritto nella classe sezione nell'anno sc.
Premesso
I termini utili per il ricorso amministrativo si considerano interrotti per tutto il tempo della mancata risposta.
Data
Firma
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3. Modulo per chiedere al consigli di classe il credito scolastico
per avere scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
(per gli studenti "non avvalenti" del triennio della scuola secondaria)
Al consiglio di classe della classe sez.
Istituto
Città
Oggetto: attribuzione del
credito scolastico e OM 128/99 a.3.c.3 -
Io sottoscritto
Studente iscritto nell'anno scolastico alla classe sez.
Premesso
Di non avere seguito l'insegnamento della religione cattolica con sommo interesse, e di avere tratto da questa scelta grande profitto culturale, interesse e profitto culturale che nessuno è autorizzato a dichiarare inferiore all'interesse dimostrato ed al profitto conseguito dagli altri studenti che hanno fatto la scelta opposta.
Chiedo formalmente
che di tale mia dichiarazione si tenga adeguatamente conto in sede di scrutinio finale, e si dia ad essa un peso non minore di quanto verrà dato alla dichiarazione che gli studenti "avvalenti" hanno mostrato interesse e profitto nell'insegnamento della religione cattolica; e mi riservo ogni azione, in sede amministrativa, civile e penale, se verrò discriminato per motivi attinenti alle mie scelte di coscienza.
Ricordo inoltre che è
compito di ogni educatore resistere alle prepotenze di chi sta in alto
(in questo caso il ministro e gli interessi che gli stanno dietro) per
difendere i diritti di chi sta in basso. Se non lo fanno gli educatori,
chi altri lo farà?
Conclusione
Non è colpa mia se non avete previsto modi di accertamento dei motivi per i quali io ho fatto la scelta di non avvalermi.
E se non potete emettere un giudizio sulla mia scelta di non avvalermi, perché vi permettete un giudizio sulla scelta di chi si avvale? Forse avete indagato sull'animo con il quale altri studenti hanno fatto la scelta di avvalersi?
Se questa mia richiesta non verrà accettata, sarà ben chiaro che da oggi in poi la scelta di non avvalersi è certamente superiore, dal punto di vista morale e culturale, rispetto alla scelta di chi si avvale: infatti si potrà sempre sospettare che chi si avvale lo fa, ora, per elemosinare da un miope consiglio di classe qualche punticino di credito scolastico (ed è la cosa più squallida che si possa pensare); invece sarà più naturale pensare che chi non si avvale, lo fa veramente per motivi di coscienza, dal momento che paga di persona.
Data
Firma
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4. Modulo per dichiarare la non disponibilità ad obbedire alle disposizioni del ministro
(per i docenti del triennio della scuola secondaria superiore)
Dichiarazione da fare inserire
nel verbale dello scrutinio finale nelle classi del triennio, con richiesta
che la proposta venga votata. Nel caso che non ottenga la maggioranza,
chiedere che nel verbale risultino nominativamente i docenti che hanno
votato a favore e quelli che hanno votato contro.
Al consiglio di classe della classe sez
Istituto
Città
Dichiarazione da inserire nel verbale dello scrutinio finale
Poiché gli adempimenti relativi all'attribuzione del credito scolastico (DPR 232/98 a. 11 c. 2) sono stati modificati dalle disposizioni della OM 128/99 art. 3 c. 3 che prevede la valutazione dell'interesse e del profitto da parte degli studenti che hanno chiesto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Poiché la normativa della OM 128/99 è palesemente in contrasto con le disposizioni della L. 121/85 che esclude solennemente che possano esservi trattamenti differenziati fra studenti "avvalenti" e "non avvalenti"
Poiché la Corte Costituzionale ha inequivocabilmente chiarito che "dinanzi all'insegnamento della religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzione fra equivalenti discipline scolastiche" (sentenza Corte Cost. 203/89), mentre invece la OM considera l'IRC come una qualunque disciplina scolastica
Poiché la Corte Costituzionale ha inequivocabilmente chiarito che lo studente che non si avvale dell'IRC si trova in un pieno e totale stato di "non-obbligo"; e che tale "stato di non obbligo ha il fine di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico", altrimenti ciò avrebbe la conseguenza inaccettabile di "condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona" (sentenza Corte Cost. 13/91); mentre invece la OM fa esattamente il contrario:
Poiché in ogni caso ciascuno di noi deve obbedire alle leggi (in questo caso solennemente poste a tutela di principi intoccabili della nostra costituzione) e non al ministro; e dovrà risponderne di persona senza illudersi di potersi nascondere dietro la frase "io ho solo obbedito"
Chiedo che il consiglio di classe
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