|
I.R.C. parliamone: non nuoce alla salute
Annessi e note al documento conclusivo n.1: Storia e Diritto
[nota
1]
Legge Casati 1859, Regio Decreto 24.6.1860 n. 4151, Regolamento 9.11.1861 n. 315
Regio Decreto 16.2.1888 n. 5292, ribadito con Regio Decteto 9.10.1895 n. 623 e 6.2.1908 n. 150
Regi Decreti 1.10.1923 n. 2185, 22.1.1925 n. 432 e 5.2.1928 n. 577
Concordato 11.2.1929 (art. 36)
Accordo 18.2.1984
Legge 18.6.1986 n. 281
Circolari ministeriali 20.12.1985 n. 368, 3.5.1986 nn. 128-129-130-131
29.10.1986 n. 302
Sentenze 17.7.1987 nn. 1273-1274
Circolare 284/87
Ordinanze 28.8.1987 nn. 578-579
Sentenza 17.6.1988 n. 1006
Contributo al volume: AA.VV., La revisione del Concordato, a cura di G. Dalla Torre, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1985, pp. 137-140. Del prof. Dalla Torre si parla anche in altra parte del nostro documento conclusivo
30.3.1987
Sentenza 11-12.4.1989 n. 203: Presidente era F. Saja, relatore e redattore della motivazione F.P. Casavola
Gazzetta Ufficiale 19.4.1989, 1 serie speciale n. 16 p. 57, punto 4
Circolare 25.5.1989 n. 188, con precisazioni della Circolare 29.5.1989 n. 189
Sempre un pretore di Firenze, con ordinanza 4.5.1990
Sentenza 14.1.1991 n. 13
14.12.1985
Con la legge di approvazione del Concordato: L. 25.3.1985 n. 121
L'Intesa di cui si parla non è stata approvata con legge del Parlamento, bensì con un Decreto Presidente della Repubblica 16.12.1985 n. 751, che è atto del governo
550 miliardi nel capitolo 1029 di Previsione del Bilancio 1996, con aggiunta degli oneri riflessi: previdenziali, pensionistici, ecc. (Agenzia Adista, n.31 del 26.4.1997). Questa norma è prevista direttamente dal Concordato
Questa normativa è prevista dall'Intesa
Questa norma è prevista dall'Intesa, ma con un generico fondamento nel Concordato
Questa norma è prevista dall'Intesa
Intesa Falcucci-Poletti del 14.12.1985 sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ratificato con DPR 16.12.1985 n. 751, art. 2.1. Anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto che non avere previsto la collocazione obbligatoria alla prima o all'ultima ora non costituisce violazione di principi costituzionali, ma riguarda i problemi di organizzazione della scuola. Ciò non toglie che questa normativa (l'Intesa non è una legge, ma è atto amministrativo senza valore di legge: un DPR è parola del Ministro e del Governo, una legge è parola del Parlamento) sia implicitamente contraria alle leggi di cui al punto successivo. Per questo gli utenti possono fare ricorso al Tar e fargli riconoscere che un orario scolastico discriminante non è legittimo. L'istituzione scolastica ha elaborato una sua strategia consistente nell'evitare che si faccia un ricorso in tema di orario scolastico (un ricorso che non sarebbe difficile vincere, sulla base delle leggi esistenti), perciò si regola così: cerca di accontentare (con IRC alla prima o all'ultima ora) soprattutto studenti non avvalentisi particolarmente agguerriti e spalleggiati dalle rispettive famiglie, che farebbero ricorso al TAR
Legge 449/1984 art. 9, L. 516/1988 art. 11, L. 517/1988 art. 8, L. 101/1989 art. 11, Decreto Legislativo 16.4.1994 n. 297 art. 311
Il problema non c'è se tutti si avvalgono o se tutti non si avvalgono
Stesso discorso si può fare per il triennio, giocando fra seconda e sesta ora, dal momento che nella nostra centrale esiste la sesta ora due volte alla settimana
Per conferme rivolgersi all'ancora vivente docente F. Gaetani
Una indagine compiuta dall'Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana relativa all'anno scolastico 1994/95, che copriva il 75% della popolazione scolastica (188 diocesi su 226), rivela che i non avvalentisi erano il 2.8% nelle elementari, il 4.0% nelle medie inferiori e il 9.7% nelle superiori; il dato delle superiori è così articolato: i non avvalentisi sono il 15.7% al nord, il 10.1% al centro, il 2.2% al sud. Che all'interno della scuola superiore le scelte di non avvalersi aumentino a mano a mano che aumenta l'età degli studenti, oltre ad essere agionevolmente in linea con il trend della indagine sopra citata, risulta certamente come costante ad esempio nel nostro Liceo (valutazione comunicata dal preside nel collegio dei docenti di inizio anno 1996/97)
Rinnovata anche quest'anno (Agenzia Adista n. 9 del 1.2.1997)
A questo punto del documento una minoranza degli studenti intendeva proporre una raccomandazione, che non è stata approvata (presenti e votanti 13, a favore 5, contro 6, schede bianche 2), e viene quindi considerata raccomandazione di minoranza. Essa è così formulata:
"Raccomandazione 1.2.3. Agli studenti che scelgono l'IRC.
Tenete presenti anche gli altri.
Nella situazione attuale, chi sceglie l'IRC rischia di creare, e spesso crea, un disagio (di orario spezzato), a chi non sceglie l'IRC. Non dovrebbe essere così: la legge dice che non dovrebbe essere così, ma di fatto è così.
Ci sembra giusto e responsabile che, nel momento in cui sceglie di avvalersi dell'IRC, lo studente debba tenere in conto anche questo aspetto: egli sta, sia pure indirettamente, rischiando un disagio per i suoi eventuali compagni che non chiedono l'IRC. E' indubbio che la causa vera del disagio ai suoi compagni si trova nelle leggi ambigue e nell'ancora più ambigua loro applicazione, ma resta vero anche che, in concreto, la applicazione di quelle leggi la chiede lo studente nel momento in cui firma per avvalersi.
Lo stesso non si può dire per coloro che non scelgono l'IRC: essi, a coloro che scelgono l'IRC, non creano alcun disagio."
|
|